Grazie a un emendamento presentato dalla senatrice Cattaneo, e sostenuto in commissione Bilancio da tutte le forze politiche, la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 275-277) regolamenta le modalità dell’apertura al sistema della ricerca pubblica italiana delle piattaforme tecnologiche da realizzarsi presso lo Human Technopole di Milano.
Di seguito, e disponibile a questo link in formato PDF, il testo dei commi 275-277 della legge di Bilancio 2020, che trattano della Fondazione Human Technopole. Il testo integrale della legge approvata dal Senato è consultabile a questo indirizzo.
275. La Fondazione Human Technopole, di cui all’articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell’attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;
b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.
276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l’altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall’articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l’uso maggioritario delle risorse di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito dell’area identificata nella convenzione;
b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l’Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l’integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l’uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell’attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l’affiliazione dell’ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all’approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.